(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 27 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni). 1. Al comma 2, dell'art. 22, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "a euro 750.000,00 sono" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie stabilite dalla normativa statale possono essere". 2. Dopo il comma 2, dell'art. 22, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per gli appalti di lavori in relazione ai quali la normativa statale consente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 1, invia la lettera di invito agli operatori economici inseriti in un elenco aperto di esecutori di lavori, formato sulla base di un avviso pubblico approvato con provvedimento del dirigente competente in materia di gare e contratti, recante le modalita' e i criteri per l'inserimento in detto elenco. Tale avviso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, nel profilo di committente, nel sito informatico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 31/2007 e, per estratto, in almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale; 2-ter. L'elenco di cui al comma 2-bis e' aggiornato almeno semestralmente con le modalita' previste dal provvedimento di cui al medesimo comma ed almeno annualmente a seguito di un avviso approvato dal dirigente competente in materia di gare e contratti, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e nel profilo di committente.». 3. Dopo il comma 1, dell'art. 24, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Tramite il servizio di economato si provvede al pagamento delle imposte, tasse, diritti e spese connesse a procedimenti giurisdizionali (imposta di registro, spese campione civile e penale, diritti di notifica e per esecuzioni mobiliari e immobiliari).». 4. Dopo l'art. 24, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori). - 1. Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori formati, rispettivamente, ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 3, comma 1, e del regolamento regionale per il servizio di economato di cui all'art. 24, possono essere utilizzati da altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale.».