(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Liguria n. 25 del 27 dicembre 2012) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina  delle
  attivita'  contrattuali  regionali  in   attuazione   del   decreto
  legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei  contratti  pubblici
  relativi a lavori, servizi e forniture) e successive  modificazioni
  e integrazioni). 
  1. Al comma 2, dell'art. 22, della  legge  regionale  n.  5/2008  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:   "a   euro
750.000,00  sono"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alle   soglie
stabilite dalla normativa statale possono essere". 
  2. Dopo il comma 2, dell'art. 22, della legge regionale n. 5/2008 e
successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Per gli appalti  di  lavori  in  relazione  ai  quali  la
normativa statale consente di utilizzare la procedura negoziata senza
previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  il  responsabile  del
procedimento di cui all'art. 10, comma 1, invia la lettera di  invito
agli operatori economici inseriti in un elenco aperto di esecutori di
lavori, formato sulla  base  di  un  avviso  pubblico  approvato  con
provvedimento  del  dirigente  competente  in  materia  di   gare   e
contratti, recante le modalita' e  i  criteri  per  l'inserimento  in
detto elenco. Tale avviso  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione  Liguria,  nel  profilo  di  committente,   nel   sito
informatico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 31/2007 e, per
estratto, in almeno un quotidiano a diffusione  nazionale  ed  uno  a
diffusione regionale; 
    2-ter. L'elenco di  cui  al  comma  2-bis  e'  aggiornato  almeno
semestralmente con le modalita' previste dal provvedimento di cui  al
medesimo comma ed almeno annualmente a seguito di un avviso approvato
dal dirigente competente in materia di gare e  contratti,  pubblicato
nel Bollettino ufficiale della  Regione  Liguria  e  nel  profilo  di
committente.». 
  3. Dopo il comma 1, dell'art. 24, della legge regionale n. 5/2008 e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Tramite il servizio di economato si provvede al pagamento
delle  imposte,  tasse,  diritti  e  spese  connesse  a  procedimenti
giurisdizionali (imposta di registro, spese campione civile e penale,
diritti di notifica e per esecuzioni mobiliari e immobiliari).». 
  4. Dopo l'art. 24, della legge regionale  n.  5/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-bis (Elenchi ufficiali di fornitori e di  prestatori  di
servizi e di esecutori di lavori). -  1.  Gli  elenchi  ufficiali  di
fornitori e di  prestatori  di  servizi  e  di  esecutori  di  lavori
formati, rispettivamente, ai sensi del regolamento regionale  di  cui
all'art. 3, comma 1, e del regolamento regionale per il  servizio  di
economato di cui all'art. 24,  possono  essere  utilizzati  da  altre
stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale.».